Consiglio di Stato, sentenza n.3656 del 21/06/2012

La disposizione dell’art. 90, comma 8, del codice dei contratti pubblici, riferita agli affidatari di incarichi di progettazione, loro collaboratori e/o dipendenti, nello stabilire un divieto di partecipazione “agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici” non è, di per sé, suscettibile di essere applicata al di là dei casi da essa stessa previsti, trovando applicazione unicamente per la realizzazione dei lavori rispetto alla redazione del progetto.

Consiglio di Stato, sentenza n.3678 del 21/06/2012

Va esclusa dalla gara l’impresa che abbia presentato un’offerta tecnica comprendente una relazione effettuata da un soggetto che, su incarico della stazione appaltante, aveva partecipato alla redazione del progetto preliminare a base di gara, per violazione degli articoli 17, comma 9, della l. n. 109/94 e 8 e 48 del d.P.R. n. 554/99 (norme ora recepite dal d.P.R. n.207/2010).

Consiglio di Stato, sentenza n.3658 del 21/06/2012

Il criterio interpretativo da seguire, per individuare il soggetto tenuto alla dichiarazione sostitutiva richiesta a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006, riguarda i soggetti che secondo lo statuto o l’atto costitutivo della società sono dotati di poteri di rappresentanza, non assumendo alcun rilievo che i poteri di rappresentanza possano essere esercitati solo in funzione vicaria, oppure che la carica attribuita al rappresentante abbia carattere esclusivamente onorifico: ciò che conta è la titolarità formale del potere e non anche il suo esercizio, a maggior ragione nel caso in cui lo stesso statuto, o atto costitutivo, abiliti il soggetto a sostituire, in qualsiasi momento e per qualsiasi atto, il titolare principale della rappresentanza senza intermediazione di autorizzazione o di investitura.

Consiglio di Stato, sentenza n.3669 del 21/06/2012

Va escluso dalla gara il concorrente la cui offerta tecnica sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante della società, in quanto negozialmente imputabile a nessuno, pur in mancanza di un’espressa comminatoria di esclusione nella lex specialis, stante la previsione dell’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n.163/2006.

Consiglio di Stato, sentenza n.3666 del 21/06/2012

L'esclusione dalla gara pubblica, disposta dall'art. 38 lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si fonda sulla necessità di garantire l'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione fin dal momento genetico; di conseguenza, ai fini dell'esclusione di un concorrente da una gara, non è necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l'inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l'esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell'Amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell'esercizio delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o altra pubblica amministrazione, che abbia fatto venir meno la fiducia nell'impresa; trattandosi di esercizio di potere discrezionale, esso è soggetto al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti